Per poter ottenere gli arretrati a partire dal primo luglio dell’assegno ponte (o temporaneo) per i figli minori, resta ancora una manciata di giorni. Difatti, il termine per la presentazione delle domande, inizialmente fissato al 30 settembre, è stata spostata al 31 ottobre. Lo strumento, che anticipa da quest’anno quell’assegno unico e universale che esordirà nel 2022 è una prestazione sociale, quest’ultima, che a regime coinvolgerà 9 milioni di nuclei familiari con figli minori di 21 anni a carico. Nell’attesa va, dunque, sottolineata in agenda la data del 31 ottobre, giorno in cui scadrà il termine ultimo, prorogato dall’art. 4 del decreto legge 132/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.234 dello scorso 30 settembre) rispetto alla scadenza originaria del 30 settembre, al fine del riconoscimento degli arretrati dal primo luglio. Ne consegue che per le domande presentate fino al 31 ottobre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate quindi da luglio a ottobre, mentre per quelle che giungeranno all’INPS da lunedì 1 novembre l’assegno temporaneo sarà erogato a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Resta in ogni caso fermo il termine del 31 dicembre per la presentazione delle domande per l’assegno temporaneo. Infatti, questo sarà sostituito dall’assegno unico, con importi da che possono arrivare a 180 euro per ogni figlio, con maggiorazioni dal terzo figlio in poi, a partire dal primo gennaio 2022. La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma, dal genitore richiedente in modalità telematica all’INPS o presso gli istituti di patronato. L’importo dell’assegno dipenderà in ogni caso dal valore dell’ISEE, il che impone che ogni variazione del nucleo familiare mentre si percepisce l’assegno temporaneo dovrà essere comunicata all’ente erogatore, l’INPS, tramite l’invio di una DSU (Dichiarazione sostituiva unica) aggiornata entro due mesi. Dal mese successivo all’invio dell’ISEE aggiornato, la prestazione decade d’ufficio o viene adeguata alla mutata composizione del nucleo familiare. la richiesta va inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali: portale web, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso del codice Pin dispositivo rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di Spid di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (Cie), o una Carta nazionale dei servizi (Cns); contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) e, infine, patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

25 ottobre 2021                                                                                              Alberto Aversano