Quando si sente l’espressione “sana e robusta costituzione” non si può fare a meno di pensare alla gioventù che cresce sana, appunto, e forte. Soprattutto, viene da pensare a quella bella gioventù che negli ultimi anni si sta impegnando affinché i governi di tutto il mondo mettano in atto ogni rimedio possibile per contrastare gli effetti negativi prodotti sull’ambiente dalle attività umane. Qualcosa si è mosso anche in Italia. È di ieri la notizia che il Senato ha approvato il disegno di legge che reca modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente.
La modifica dell’art. 9 è rivolta ad aggiungere un terzo comma ai due originari, con la seguente formulazione composta di due distinte proposizioni: «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». La modifica dell’art. 41, invece si limita a ritoccare il secondo e il terzo comma, nel primo caso aggiungendo il riferimento al “danno alla salute” e al “danno all’ambiente”, integrando il catalogo di limiti imposti all’esercizio della libertà di iniziativa economica privata, in modo tale che questa, nel testo che risulterebbe dalla modifica, «Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana». Con riguardo al terzo comma, invece, la modifica interviene con l’aggiunta dei “fini ambientali” tra le finalità cui può essere espressamente funzionalizzata l’attività economica, sia pubblica che privata, mediante i programmi e i controlli opportuni che la legge è abilitata a determinare, con la produzione della seguente formula testuale: «La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali». La modifica proposta dal DDL approvato ieri in Senato, riveste una duplice fondamentale importanza. Senza scendere in disamine da giurista, preme sottolineare che il disegno di legge di modifica della Costituzione, da un alto riconosce i diritti delle future generazioni a ricevere un ambiente che risponda alle loro esigenze di vita e di sviluppo (in ossequio al principio dello sviluppo sostenibile); dall’altro lato, colmando una lacuna presente nella carta costituzionale, prendendo in considerazione un aspetto che ai padri costituenti era sfuggito, riconosce, a dispetto della spinta al decentramento formalizzata con la riforma della Costituzione del 2001, la competenza legislativa esclusiva dello Stato, sottoponendo la materia della tutela ambientale ad una regia centralizzata. Accogliamo con ottimismo e soddisfazione questa prima fase nella procedura di riforma costituzionale che si concluderà con il passaggio (si spera con lo stesso risultato) del DDL di modifica degli articoli 9 e 41 alla Camera dei Deputati.
10 giugno 2021
Alberto Aversano